(massima n. 1)
Non integra il delitto di esercizio abusivo di una professione di cui all'art. 348 c.p. la condotta del medico che, senza essere in possesso del requisito della specializzazione in anestesia e rianimazione, effettui nel proprio ambulatorio interventi di chirurgia plastica in anestesia locale, dovendosi distinguere al riguardo gli interventi chirurgici in anestesia generale, che per la loro natura e complessitā possono essere effettuati solo in regime ospedaliero, da quelli a ridotta o a bassa invasivitā, praticabili senza ricovero in anestesia locale o in sedo-analgesia, presso studi medici o ambulatori privati.