(massima n. 1)
Integra il reato di esercizio abusivo della professione l'attività di colui che curi la gestione dei servizi e degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale (nella specie, occupandosi in particolare della compilazione della busta paga per conto di numerose aziende) in mancanza del titolo di consulente del lavoro e dell'iscrizione al relativo albo professionale, a nulla rilevando la sua qualità di socio di una società partecipata da un'associazione di categoria, che può eccezionalmente provvedere a tali compiti solo mediante suoi dipendenti, a norma dell'art. 1, comma quarto, legge 2 novembre 1979, n. 12 senza possibilità di delega a terzi.