(massima n. 1)
Non commette il delitto di abusivo esercizio della professione di farmacista, punito dall'art. 348 c.p., l'erborista che si limiti alla coltivazione e raccolta di piante officinali, nonché alla loro preparazione industriale e commercializzazione, senza che nel corso della sua attivitą attribuisca ai prodotti posti in vendita funzioni di medicamento.