(massima n. 1)
Commette i reati di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.) e di usurpazione di titoli o di onori (art. 498 c.p.) il soggetto che si arroghi il titolo di avvocato e apra in Italia uno studio legale, ancorché abilitato in Francia a esercitare la professione di «Avocat», se non abbia ottemperato alle condizioni normative previste dall'art. 2 della L. 9 febbraio 1982, n. 31 (che, peraltro, gli consentirebbero di esercitare la professione in Italia con carattere di temporaneitą e con espresso divieto di stabilire nel territorio della Repubblica uno «studio») o se non abbia seguito il procedimento di cui al D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 115 per il riconoscimento del titolo in Italia.