(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del reato di esercizio abusivo di una professione, non rileva — considerata l'indisponibilità dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice — l'assenza di scopo di lucro nell'autore o il movente di carattere meramente privato, e neppure il consenso alla prestazione manifestato dal destinatario, essendo sufficiente la consapevolezza della mancanza del titolo abilitativo. (Nella fattispecie: procuratore legale).