(massima n. 1)
L'art. 348 c.p., che punisce il reato di abusivo esercizio di una professione, ha natura di norma penale in bianco, in quanto presuppone l'esistenza di altre disposizioni, integrative del precetto penale, che definiscono l'area oltre la quale non č consentito l'esercizio di determinate professioni. L'errore su tali norme, costituendo errore parificabile a quello ricadente sulla norma penale, non ha valore scriminante in base all'art. 47 c.p. (Fattispecie riguardante la normativa disciplinante l'attivitā sanitaria, in ordine alla quale si assumeva da parte della difesa che l'imputato, biologo accusato del predetto reato per avere praticato un prelievo di sangue venoso a fini di analisi, fosse incorso in errore).