(massima n. 1)
La condotta esecutiva del delitto di cui all'art. 348 c.p. consiste nel compimento di atti di esercizio di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato. La norma tutela esclusivamente gli atti propri, riservati a ciascuna professione, e non anche quelli che, mancando di tale tipicità, possono essere compiuti da chiunque, anche se abbiano connessione con quelli professionali. (Nella specie la corte di cassazione, annullando senza rinvio l'impugnata sentenza, ha deciso che l'uso di un timbro recante la qualifica «procuratore di istituto di credito», in calce ad atti di precetto intimati a creditori inadempienti, da parte di un soggetto non iscritto all'Albo dei procuratori legali, non integra la fattispecie prevista dall'art. 348 c.p., in quanto il precetto — essendo atto preliminare estrinseco al processo esecutivo e non costituendo atto introduttivo di un giudizio — può essere sottoscritto personalmente dalla sola parte intimante, a norma dell'art. 480 c.p.c. A identica negativa conclusione la corte è pervenuta per quanto concerne le pratiche di riabilitazione, in quanto l'art. 44 disp. att. c.p.p. 1930 stabilisce espressamente che la domanda di riabilitazione di cui agli artt. 178 c.p. e 597 c.p.p. 1930 è sottoscritta dall'interessato o da un suo procuratore speciale).