(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del reato di cui all'art. 348 c.p. (abusivo esercizio di una professione), sono atti rilevanti non solo quelli riservati, in via esclusiva, a soggetti dotati di speciale abilitazione, c.d. atti tipici della professione, ma anche quelli c.d. caratteristici, strumentalmente connessi ai primi, a condizione che vengano compiuti in modo continuativo e professionale, in quanto, anche in questa seconda ipotesi, si ha esercizio della professione per il quale č richiesta l'iscrizione nel relativo albo. Ne consegue che le attivitą contenute nella seconda parte della previsione di cui all'art. 1 del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (che disciplina l'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale) che sono tipiche, e cioč riservate solo ai ragionieri e periti commerciali, non sono le sole rilevanti ai fini della configurabilitą del reato di cui all'art. 348 c.p., in quanto esse comprendono anche quelle «relativamente libere», previste nella parte prima del succitato art. 1 D.P.R. n. 1068 del 1953, le quali integrano, comunque, l'esercizio della professione se poste in essere in modo continuativo, sistematico, organizzato e presentate all'esterno come provenienti da professionista, qualificato tecnicamente e moralmente, e richiedono pertanto l'iscrizione nell'albo professionale.