(massima n. 1)
Costituisce esercizio abusivo di una professione la commissione da parte di soggetto non in possesso dei requisiti professionali dell'attività riservata in via esclusiva a soggetti ai quali la legge ha riconosciuto la possibilità di svolgerla per le particolari competenze professionali possedute. Spesso l'attività professionale tipica è preceduta, accompagnata o seguita da atti necessari od utili, ma non tipici, pertanto spetta al giudice valutare se tali atti siano comunque espressione della competenza e del patrimonio di conoscenze che il legislatore ha inteso tutelare attraverso l'individuazione della professione protetta. Così l'attività di dialogo con i propri clienti, volta a chiarire gli eventuali disturbi di natura psicologica ed anche a fornire consigli, svolta da un mero pranoterapeuta, prima della fase della “seduta” relativa alla pranoterapia, costituisce un'attività di diagnosi e di terapia che, nonostante la genericità delle indicazioni contenute nella legge professionale 18 febbraio 1989, n. 56, è certamente intimamente connessa alla professione di psicologo, costituendo espressione della specifica competenza e del patrimonio di conoscenze della psicologia, e comunque può agevolmente essere ricompresa tra le attività della professione medica, soprattutto quando sia diretta alla guarigione di vere e proprie malattie (nel caso di specie: anoressia).