(massima n. 1)
Il reato di esercizio abusivo della professione è posto a tutela dell'esercizio delle cosiddette professioni protette, per le quali è necessaria una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione in uno specifico albo, sicché non integra la fattispecie criminosa l'erogazione, ad opera di una società, del servizio di televideo-conferenza per l'attività didattica di formazione « a distanza» da parte di un istituto universitario, autorizzato al rilascio dei titoli di laurea e all'individuazione, sul territorio nazionale, dei poli di ascolto periferici in televideo-conferenza.