(massima n. 1)
Per integrare il reato di esercizio abusivo della professione, è sufficiente il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale — in considerazione della episodicità della condotta contestata — era stato assolto l'imputato per esercizio arbitrario della professione di ragioniere, sul rilevo che il giudice di merito non aveva verificato la natura della prestazione effettuata dall'imputato e la sua eventuale inquadrabilità tra gli atti «propri» della suddetta professione).