(massima n. 1)
In tema di esercizio arbitrario di una professione, benché il bene tutelato dall'art. 348 c.p. sia costituito dall'interesse generale a che determinate professioni, richiedenti, tra l'altro, particolari competenze tecniche, vengano esercitate soltanto da soggetti che abbiano conseguito una speciale abilitazione amministrativa, e debba quindi ritenersi che l'eventuale lesione del bene anzidetto riguardi in via diretta ed immediata la P.A., ciò non toglie che possano assumere veste di danneggiati quei soggetti che, in via mediata e di riflesso, abbiano subito un pregiudizio dalla violazione della norma penale in questione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che — improcedibile essendo risultato, per difetto di tempestiva querela, il reato di lesioni colpose — aveva escluso che dalla sola violazione dell'art. 348 c.p. potesse ritenersi derivato un danno di cui la costituita parte civile avesse titolo ad essere risarcita).