(massima n. 1)
L'elemento del raggiro tipico della truffa assume nel reato di millantato credito un carattere particolare, concretandosi nella vanteria, anche implicita, di ingerenze e pressioni presso un pubblico ufficiale. Ne consegue che il reato di truffa non può concorrere con il reato di millantato credito, anche nel caso in cui la vanteria si accompagni ad un atto diretto alla induzione in errore del soggetto passivo. (Nella specie, la Corte ha ravvisato il reato di cui all'art. 346 c.p. nella condotta degli imputati che avevano percepito ingenti somme per la loro opera di intermediazione presso non meglio identificati dipendenti del Coni e dei Monopoli di Stato per far ottenere alle parti offese concessioni di ricevitoria per il totocalcio e per il lotto, rafforzando l'errore di queste ultime con falsi sopralluoghi di sedicenti funzionari dei suddetti enti).