(massima n. 1)
Non integra il delitto di millantato credito (art. 346 c.p.) la millanteria consistente in «crediti» presso personaggi politici che non rivestano la qualitą di pubblici ufficiali. (Nella specie, la Corte ha diversamente qualificato come truffa la condotta dell'imputato che aveva ricevuto da privati somme di denaro quale prezzo della propria mediazione per l'ottenimento di posti di lavoro, vantando influenza presso noti esponenti politici).