(massima n. 1)
Non č configurabile il reato di millantato credito di cui all'art. 346, secondo comma, c.p., qualora la richiesta avanzata dall'agente sia motivata non dalla necessitā di comprare il favore del pubblico ufficiale, ma dall'opportunitā di effettuare donativi di trascurabile valore economico in occasione di particolari festivitā (i cosiddetti munuscula).