(massima n. 1)
Per rispondere, a titolo di concorso morale, del reato di millantato credito nella ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 346 c.p., occorre che l'agente abbia la consapevolezza che la propria azione, in sintonia con quella di chi in prima persona millanta il credito presso il pubblico ufficiale, rafforzi nel soggetto passivo del reato la credibilità del possibile favore illecito, pur essendo a conoscenza che il rapporto con il pubblico ufficiale non esiste: e ciò anche a prescindere dalla prova del fine di trarre una utilità in proprio.