(massima n. 1)
La mera adesione del singolo avvocato o procuratore legale alla astensione collettiva dell'attività giudiziaria decisa dai competenti organismi associativi della categoria, costituisce esercizio di facoltà connessa al valore, costituzionalmente garantito, della libertà di associazione. In quanto tale essa non vale di per sé sola — cioè non integrata da ulteriori atteggiamenti e/o comportamenti positivi, coscientemente e consapevolmente assunti, tali da influire sul regolare svolgimento del servizio pubblico essenziale dell'amministrazione della giustizia — ad integrare gli estremi di alcuni reati ed in particolare di quello previsto dall'art. 340 c.p. (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità).