(massima n. 1)
È configurabile il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico (art. 340 c.p.) nell'ipotesi in cui il soggetto attivo irrompa negli uffici del Ministero della Funzione pubblica con altri soggetti, facenti parte di una rappresentanza di lavoratori, rimanendovi per circa sei ore, costringendo il Ministro a spostarsi in un'altra stanza, gli agenti della Questura ad intervenire e determinando, pertanto, un rilevante turbamento dell'ordinaria attività dell'ufficio pubblico.