(massima n. 1)
L'art. 1 bis del D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 66, introdotto dall'art. 17 del D.L.vo n. 507 del 1999, nel prevedere come illecito amministrativo, «se il fatto non costituisce reato», la condotta di chi, «al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata», intende riferirsi ai casi in cui tale condotta non si concretizzi in un impedimento effettivo e reale alla libera circolazione, e lascia quindi che rimanga configurabile l'illecito penale di cui all'art. 340 c.p., in tutti quei casi in cui la circolazione venga, invece, effettivamente impedita od ostacolata. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fossero stati dichiarati responsabili del reato di cui all'art. 340 c.p. taluni soggetti i quali erano stati originariamente tratti a giudizio per rispondere del reato di blocco ferroviario, quale previsto dal citato D.L.vo n. 22 del 1948 prima della sopravvenuta modifica introdotta dal D.L.vo n. 507 del 1999, sulla base dell'addebito riscontrato fondato in linea di fatto dal giudice di merito di aver ostruito o comunque ingombrato, con la loro presenza fisica, i binari di una stazione ferroviaria, cosģ determinando l'interruzione del servizio ferroviario).