(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 340 c.p., non è necessario il dolo intenzionale essendo sufficiente che l'agente operi con la consapevolezza che il proprio comportamento, anche in via di mera possibilità, determini l'interruzione o il turbamento di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità. (Nella specie la Corte ha ritenuto che non sussistesse l'elemento psicologico richiesto, in quanto l'imputato si era premurato di avvertire il reparto presso cui lavorava affinché fossero adottate le opportune determinazioni per sostituirlo, sicché difettava in lui la consapevolezza, anche solo a livello di mera possibilità, che il servizio sarebbe stato turbato).