(massima n. 1)
In materia di interruzione di un ufficio e servizio pubblico, l'art. 340 c.p. non richiede la potenzialitą del turbamento del funzionamento del servizio di pubblica necessitą, ma la effettivitą di esso. (Nel caso di specie la Corte di cassazione ha respinto il ricorso del procuratore generale avverso la sentenza del pretore che aveva assolto una infermiera che durante il turno di lavoro notturno si era momentaneamente adagiata su un giaciglio di fortuna in un momento in cui nessun paziente necessitava di cure particolari e in condizioni da percepire immediatamente ogni richiesta di intervento, ritenendo che tale comportamento non costituisse interruzione di pubblico servizio.