(massima n. 1)
In tema di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessitā, l'art. 340 c.p. č teso a tutelare non solo l'effettivo funzionamento di un ufficio o servizio pubblico, ma anche l'ordinato e regolare svolgimento di esso. Ne consegue che, ai fini della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, a prescindere da una reale interruzione, non ha rilievo la temporaneitā di durata di essa o di quella del mero turbamento della regolaritā a causa di una condotta che, comunque, si inframmetta, con apprezzabile idoneitā di disturbo, nel regolare svolgimento dell'ufficio o servizio. Né č necessario che l'effetto negativo di tale condotta riguardi l'attivitā del pubblico ufficio o servizio nel suo complesso, essendo sufficiente la compromissione apprezzabile, pur temporanea, anche di un solo settore di tale attivitā. Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato de quo, č necessario che l'agente operi con la consapevolezza che il proprio comportamento, anche in via di mera possibilitā, comporti il verificarsi degli effetti censurati dall'art. 340 c.p., accettandone ed assumendosi il relativo rischio, a prescindere dalla specifica intenzionalitā diretta a provocare l'interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio.