(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del delitto di interruzione di un ufficio o servizio pubblico (art. 340 c.p.), è necessario che il turbamento della regolarità dell'ufficio o del servizio si riferisca ad un'alterazione, anche temporanea, del suo complessivo funzionamento e non di una singola prestazione o fruizione; tenendo conto infatti dell'obiettività giuridica del reato e della ratio della norma incriminatrice, non può ritenersi che piccole, limitate disfunzioni di un singolo settore di un ufficio o di un servizio, che non ne pregiudicano la regolarità di funzionamento nel suo complesso, possano costituire offesa al bene giuridico protetto dalla legge, e cioè il regolare ed ordinato andamento dell'attività della pubblica amministrazione. (Fattispecie relativa al caso in cui un pubblico dipendente si era allontanato dal luogo di lavoro più volte, per alcune ore e senza autorizzazione alcuna).