(massima n. 1)
Il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessitā (art. 340 c.p.) č configurabile anche se l'interruzione o il turbamento della regolaritā dell'ufficio o del servizio pubblico o di pubblica necessitā siano temporalmente limitati e coinvolgano solamente un settore e non la totalitā dell'attivitā. (Nella specie, gli autori, parcheggiando autocarri ed autoveicoli davanti ad una recinzione abusiva, avevano cagionato un'interruzione dell'attivitā di demolizione ordinata dal sindaco, ad opera della polizia municipale).