(massima n. 1)
In tema di interruzione del pubblico servizio, la regolaritā del servizio č turbata anche nel caso di cessazione o discontinuitā parziale dell'attivitā ad esso inerente. Ne consegue che il reato ex art. 340 c.p. č configurabile anche quando i fatti di interruzione o turbativa incidono in qualsiasi modo su mezzi e misure organizzative apprestati per il funzionamento dell'ufficio o del servizio pubblico, non occorrendo che tali fatti concernano e si riflettano sul sistema organizzativo predetto ovvero sull'attivitā operativa dell'ufficio o servizio pubblico, intesi nel loro complesso.