(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 340 c.p. (Interruzione di un servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessitą) č reato di evento la cui consumazione richiede un pregiudizio effettivo della continuitą o della regolaritą di un servizio pubblico e di pubblica necessitą. Ne consegue che la mera inosservanza di istruzioni interne o di ordini di servizio, potenzialmente rilevante sotto il profilo disciplinare, č priva di rilievo sotto il profilo penale quando non produttiva dell'evento di danno richiesto dalla norma in questione. (Fattispecie in cui la S.C. in applicazione del principio di cui in massima ha escluso la sussistenza del reato di cui all'art. 340 c.p. nel caso di «turni autogestiti» predisposti da infermieri professionali in servizio presso la locale unitą sanitaria locale, essendo stato accertato che il detto sistema di turnazione non aveva arrecato alcun turbamento alla continuitą e regolaritą del servizio di assistenza ai ricoverati).