Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8651 del 7 luglio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di cui all'art. 340 c.p. (Interruzione di un servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità) è reato di evento la cui consumazione richiede un pregiudizio effettivo della continuità o della regolarità di un servizio pubblico e di pubblica necessità. Ne consegue che la mera inosservanza di istruzioni interne o di ordini di servizio, potenzialmente rilevante sotto il profilo disciplinare, è priva di rilievo sotto il profilo penale quando non produttiva dell'evento di danno richiesto dalla norma in questione. (Fattispecie in cui la S.C. — in applicazione del principio di cui in massima — ha escluso la sussistenza del reato di cui all'art. 340 c.p. nel caso di «turni autogestiti» predisposti da infermieri professionali in servizio presso la locale unità sanitaria locale, essendo stato accertato che il detto sistema di turnazione non aveva arrecato alcun turbamento alla continuità e regolarità del servizio di assistenza ai ricoverati).

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