(massima n. 1)
Non integrano il reato di cui all'art. 340 c.p. le semplici intemperanze verbali di chi assiste ad una pubblica udienza dibattimentale, quando non superino determinati limiti e siano quindi agevolmente controllabili, mediante assunzione delle concrete iniziative del caso, da chi ha la direzione del dibattimento, trattandosi in tale ipotesi di condotte rientranti nella fisiologica prevedibilitą delle tensioni umane connesse alla celebrazione del processo e con le quali quest'ultimo deve convivere. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza di merito con la quale era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 340 c.p. un soggetto il quale aveva rivolto a voce alta e con fare agitato ad un teste, dopo che questi aveva deposto, espressioni minacciose, ed era stato per questo allontanato dall'aula).