(massima n. 1)
In relazione alla configurabilità del reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico (o di pubblico interesse), l'accesso ai documenti amministrativi (mediante esame o estrazione di copie), è riconosciuto dall'art. 22 L. n. 241 del 1990 a chiunque vi abbia interesse, con la conseguenza che la pubblica amministrazione deve accertare la sussistenza di un motivato interesse alla richiesta, e, in caso di accertamento positivo (da ritenersi implicito una volta che sia stato consentito l'accesso), ha l'obbligo di adottare, come disposto dal citato art. 22, le misure organizzative idonee a garantire l'esercizio del diritto previsto dalla norma; ne consegue che solo ove sia stata accertata la mancanza di un motivato interesse e le continue richieste di accesso e di copia dei più disparati documenti abbiano comportato alterazione nella regolarità dell'ufficio, anche solo attraverso la discontinuità parziale di singole attività, è configurabile il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico ai sensi dell'art. 340 c.p. (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la configurabilità del reato di cui all'art. 340 c.p. senza accertare se la richiesta reiterata di accesso fosse assistita da un effettivo interesse, e perciò posta in essere nell'esercizio di un diritto, ovvero se l'incidenza sulla regolarità e sul funzionamento del servizio fosse priva di ogni legittima giustificazione).