(massima n. 2)
Nel reato di cui all'art. 340 c.p. l'elemento soggettivo non consiste esclusivamente nel dolo diretto, corrispondente alla condotta intenzionalmente diretta a provocare l'interruzione o la turbativa del pubblico ufficio o servizio, essendo rilevante anche il dolo indiretto o eventuale, fondato sulla consapevolezza che l'azione o l'omissione è idonea a cagionare l'evento dell'interruzione o della turbativa e sull'accettazione del rischio della verificazione di esso. Ne consegue che commette il reato di interruzione di un pubblico servizio il medico addetto a un determinato servizio, il quale pur essendo di turno, si renda irreperibile nell'intera giornata lavorativa, provocando con la sua assenza la necessità della sostituzione con altro medico addetto ad altro servizio, potendo tali inconvenienti essere previsti in esito alla condotta.