(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato di cui all'art. 340 c.p. (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessitā), č necessario che il turbamento della regolaritā dell'ufficio si riferisca ad un'alterazione del funzionamento, ancorché temporanea, intesa nel suo complesso e non all'alterazione di una singola funzione o prestazione rapportata ad un determinato momento, che, in quanto tale, non ha alcuna incidenza negativa di apprezzabile valenza, sulla concreta operativitā globale dell'ufficio o del servizio e per gli effetti minimali che produce rientra nella fisiologica prevedibilitā, tanto da essere agevolmente controllabile con i normali meccanismi di difesa preordinati ad assicurare il costante funzionamento del servizio. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto censurabile la decisione del giudice di merito che ha ritenuto sussistenti gli estremi del delitto di cui all'art. 340 c.p. nella condotta di un soggetto che aveva inseguito una corriera di linea e fermato il conducente, il quale aveva precedentemente urtato la propria autovettura).