(massima n. 1)
A seguito della entrata in vigore dell'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205, che ha espressamente abrogato l'art. 341 c.p., qualora il procedimento penda davanti alla Corte di cassazione, deve essere annullata la sentenza di condanna per tale reato, in applicazione dei principi della successione della legge penale nel tempo. Peraltro, considerata la natura di reato composto in senso lato del reato di oltraggio, il fatto residuo va qualificato come minaccia aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale — ex art. 61, n. 10, c.p. — della persona offesa dal reato, e, così modificata l'originaria imputazione, l'annullamento deve essere pronunciato senza rinvio per improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, ove questa non sia stata proposta.