(massima n. 1)
In tema di oltraggio, l'abrogazione degli articoli 341 e 344 c.p., disposta dall'articolo 18 L. 25 giugno 1999, n. 205, integra un'ipotesi di abolitio criminis disciplinata dall'articolo 2, secondo comma, c.p., con la conseguenza che, se vi č stata condanna, ne cessano esecuzione ed effetti penali e la relativa sentenza deve essere revocata, ai sensi dell'articolo 673 c.p.p., dal giudice dell'esecuzione, al quale non č consentito modificare l'originaria qualificazione o accertare il fatto in modo difforme da quello ritenuto in sentenza, riqualificando come ingiuria aggravata dalla qualitą del soggetto passivo (articoli 594 e 61 n. 10 c.p.) la condotta contestata come oltraggio e rideterminando, in relazione alla nuova fattispecie penale, la pena gią irrogata.