(massima n. 1)
In tema di oltraggio, la circostanza che all'abrogazione del delitto non abbia fatto seguito l'introduzione di nuove o diverse figure di reato, non esclude la possibilità che la condotta già tipica del delitto abrogato possa integrare altra fattispecie criminosa tuttora prevista e punita dalla legge penale. Ne consegue che deve ritenersi sussistente il reato di ingiuria aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale (o di incaricato di pubblico servizio) ogniqualvolta il giudice di merito abbia verificato la coincidenza delle condotte previste dai due reati, ritenendo che l'offesa al prestigio del pubblico ufficiale sia esattamente corrispondente — in fatto — all'offesa al decoro, prevista per il vigente reato di ingiuria.