(massima n. 1)
A seguito dell'intervenuta abrogazione degli articoli 341 e 344 c.p., disposta dall'articolo 18 L. 25 giugno 1999, n. 205, per i fatti commessi prima della sua entrata in vigore e già contestati come oltraggio, non può trovare applicazione la disposizione transitoria di cui al successivo articolo 19, che stabilisce nuovi termini di decorrenza per la proposizione della querela, perché essa si riferisce esclusivamente a quei reati che sono divenuti perseguibili a istanza di parte per effetto della medesima legge-delega o dei decreti legislativi emanati in esecuzione di essa.