(massima n. 1)
Per la configurabilità della circostanza attenuante comune di avere agito per suggestione di una folla in tumulto, prevista dall'art. 62, n. 3, c.p. sono richiesti - oltre che si tratti di riunioni o assembramenti non vietati dalla legge o dall'autorità e che il colpevole non sia delinquente per tendenza - i seguenti requisiti: l'esistenza di un tumulto, ossia di una manifestazione improvvisa, disordinata, violenta e rumorosa, uno stretto nesso di causalità tra l'azione criminosa e la suggestione della folla, nel senso che la prima sia l'effetto della seconda e che non avrebbe avuto luogo al di fuori della sfera di influenza della suggestione. Ne discende che la circostanza attenuante in esame non può essere applicata nel caso di una manifestazione preordinata almeno nella fase iniziale, quindi non sorta improvvisamente per moto spontaneo, ed a maggior ragione qualora il colpevole abbia in precedenza predisposto l'azione criminosa da compiersi in occasione, e non a causa, della prevista manifestazione, per giunta facendo parte del gruppo di persone costituitosi proprio per spingere ad atteggiamenti violenti di intolleranza. (Fattispecie della preordinazione del lancio di razzi in occasione di una partita di calcio da parte di sostenitori di una delle due squadre in competizione con conseguente ferimento e morte di uno spettatore appartenente all'opposto schieramento di tifosi, fatto per il quale è stata ritenuta l'insussistenza dei requisiti per la configurabilità dell'attenuante della suggestione della folla in tumulto).