(massima n. 1)
In materia di delitto tentato l'idoneitā di un atto criminoso, ai fini della sussistenza della ipotesi di cui all'art. 56 c.p., consiste nella sua capacitā causale e, cioč, nella sua suscettibilitā a produrre l'evento che rende consumato il delitto voluto; l'azione č inidonea solamente se, in assoluto e con valutazione ex ante, difetti intrinsecamente di qualsiasi efficacia causale, e senza tener conto delle circostanze impreviste (nella fattispecie: arrivo dei carabinieri) che abbiano impedito il verificarsi dell'evento.