(massima n. 1)
Integra il tentativo di frode nell'esercizio del commercio l'esposizione sul banco di vendita di prodotti con segni mendaci, indipendentemente dal contatto con la clientela. (Nella specie il trancio di carne esposto sul banco presentava una data successiva a quella di scadenza originaria, individuata dall'etichetta stampigliata sul vassoio da cui l'alimento era stato prelevato, previo sconfezionamento).