(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione del tentativo di reati a sfondo sessuale sono necessarie, sul piano soggettivo, l'intenzione dell'agente di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali e, sul piano oggettivo, l'idoneitą della condotta a violare la libertą di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale, anche, eventualmente, ma non necessariamente, attraverso contatti fisici, sia pure di tipo superficiale e/o fugace, non indirizzati verso zone c.d. erogene. (Fattispecie di tentativo di atti sessuali con minorenne, avendo il soggetto agente mostrato alla persona offesa infraquattordicenne immagini pedopornografiche ed abbracciato la stessa rivolgendole domande sul suo abbigliamento intimo).