(massima n. 1)
Il legato in sostituzione di legittima, al pari di ogni altro legato, ai sensi dell'art. 649, primo comma, c.c., si acquista ipso iure senza bisogno di accettazione. Peraltro, il comportamento del beneficiario di tale legato suscettibile di evidenziare la volontą, espressa o tacita, di conservare il lascito testamentario, assume, per un verso, valore confermativo della gią realizzata acquisizione patrimoniale, e comporta, per l'altro, l'immediata perdita ope legis del diritto di chiedere la legittima a norma dell'art. 551 c.c.