(massima n. 1)
Hanno rilievo, nell'ambito della fattispecie di tentativo, non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, per le circostanze concrete facciano fondatamente ritenere che l'azione abbia la rilevante probabilitą di conseguire l'obbiettivo programmato e che l'agente si trovi ormai ad un punto di non ritorno nella realizzazione del delitto, e che esso sarą commesso a meno che non risultino percepibili incognite che pongano in dubbio tale eventualitą, dovendosi, a tal fine, escludere solo quegli eventi imprevedibili non dipendenti dalla volontą del soggetto agente.