(massima n. 1)
Non č applicabile la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. nei confronti di colui che, pur essendo in stato di ebbrezza alcolica, ha eseguito l'ordine di mettersi in marcia impartito da un agente di polizia che non si era reso conto che il soggetto non era nelle condizioni psicofisiche per guidare. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'ordine impartito non poteva considerarsi legittimo, perché emesso senza che esistessero le condizioni di fatto, e come tale non avrebbe dovuto essere eseguito dall'autista che conosceva la sua condizione di alterazione psico-fisica).