(massima n. 1)
L'attività di un agente di polizia che — in esecuzione dell'ordine di servizio ricevuto di inserirsi in un individuato traffico illecito di sostanze stupefacenti, al fine di assicurarne le prove e individuarne i partecipanti — contatti i venditori, simuli di voler acquistare una quantità di droga e si rechi sul posto convenuto per la consegna di essa — pur in ipotesi di inapplicabilità dell'art. 97, D.P.R. n. 309/1990 per carenza dei requisiti soggettivi ivi previsti — non può ritenersi estranea all'ambito dell'art. 51 c.p., ossia all'adempimento di un dovere di polizia giudiziaria, in quanto finalizzata alla ricerca delle prove, alla individuazione dei responsabili e al contenimento di una illecita attività, nota alla polizia e in corso di svolgimento. Ne consegue che non sussiste incompatibilità con l'ufficio di testimone del predetto agente di polizia, il quale in virtù della causa di giustificazione prevista dall'art. 51 c.p., non ha mai assunto la posizione di indagato di reato connesso o collegato.