(massima n. 1)
La confisca prevista dall'art. 335 bis c.p., in quanto obbligatoria, opera anche nei confronti degli aventi diritto estranei al reato. (Fattispecie in tema di abuso d'ufficio nella quale la Corte ha precisato che il terzo, nella specie comproprietario di un immobile, non poteva fruire dell'ingiusto vantaggio acquisito con la condotta illecita dell'altro comproprietario, autore del reato).