(massima n. 1)
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, possono concorrere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e quella di cui all'art. 323 bis c.p., in quanto la prima si riferisce al fatto di reato nella sua globalitą, e quindi ai tradizionali elementi della condotta, dell'elemento psicologico e dell'evento, complessivamente considerati, mentre la seconda prende in esame il solo aspetto del danno o del lucro, che deve essere connotato da speciale tenuitą. (Fattispecie in tema di abuso d'ufficio).