(massima n. 1)
L'art. 295 c.p. concerne la libertą personale, intesa come bene fisico, suscettibile di offesa attraverso ogni forma di intervento diretto che sia di ostacolo alla libertą di locomozione e comunque incida sulla libera disponibilitą della persona, mentre l'art. 296 dello stesso codice riguarda la libertą morale, concepita come facoltą di libera determinazione e quindi come intima e normale attivitą dello spirito.