(massima n. 1)
L'art. 290 c.p. non è stato abrogato dall'art. 49 Cost. né è viziato da incostituzionalità per contrasto con la stessa norma, poiché il diritto di riunirsi in partiti politici per concorrere, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale, deve esercitarsi nel rispetto del prestigio delle istituzioni protette dalla suddetta norma penale, prestigio che rientra tra i beni costituzionalmente garantiti, onde si pone come limite ad altri diritti protetti dalla Carta. In un regime democratico, quale è quello instaurato dalla Costituzione repubblicana, sono ammesse critiche, anche severe, alle istituzioni vigenti, onde assicurarne l'adeguamento ai mutamenti della coscienza sociale. Quando, tuttavia la manifestazione di pensiero sia diretta a negare ogni rispetto o fiducia all'istituzione, inducendo i destinatari al disprezzo o alla disobbedienza, non può parlarsi di mera critica bensì di condotta vilipendiosa.