(massima n. 2)
Dalla formulazione letterale della disposizione normativa di cui all'art. 289 bis e, precisamente, dalla disgiunzione che in essa è posta tra finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (espressione quest'ultima sostituita con quella di ordinamento costituzionale dell'art. 11 L. 29 maggio 1982, n. 304) è agevole desumere che nell'ambito della fattispecie penale deve ricomprendersi qualsiasi condotta che, comprimendo la libertà dell'individuo, sia sorretta dall'una o dall'altro degli scopi espressamente tipizzati. Tale interpretazione trae ulteriore supporto dal rilievo che laddove il legislatore ha inteso perseguire esclusivamente attività terroristiche avvinte da un rapporto di strumentalità allo scopo del sovvertimento dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e posti a base della vigente organizzazione statuale, così come, appunto, nella previsione del delitto di cui all'art. 270 bis c.p., ha espressamente enunciato, nella formulazione del disposto normativo, come figura antigiuridica tipica, il compimento di atti terroristici finalizzati alla sola eversione.