(massima n. 1)
Nell'ambito della previsione normativa del sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione č compresa qualsiasi condotta che, privando della libertā personale un individuo, sia sorretta dall'uno o dall'altro degli scopi specificamente tipizzati. Né va esclusa l'ipotesi di un terrorismo che non si accompagni a scopi di destabilizzazione dell'ordine costituzionale ovvero di un'eversione che prescinda dalla diffusione del terrore. (Nella specie la corte ha ritenuto la sussistenza del reato nella condotta dei dirottatori di una nave, non indirizzata a scopi di destabilizzazione dell'ordinamento costituzionale italiano, ma al conseguimento della liberazione dei palestinesi detenuti in Israele).