(massima n. 1)
Il delitto di attentato per finalitā terroristiche o di eversione, previsto dall'art. 280 c.p., richiede che alla volontā di attentare alla vita o all'incolumitā di una persona si aggiunga il dolo specifico di agire nell'ambito di ideologie che abbiano carattere terroristico od eversivo dell'ordine costituito. (Nella fattispecie si č ritenuto che l'uso di armi contro persone inermi, dette a bersaglio solo perché appartenenti a determinate categorie o nazionalitā, costituisca azione terroristica).