(massima n. 1)
L'art. 270 sexies c.p. rinvia, quanto alla definizione delle condotte terroristiche o commesse con finalitą di terrorismo, agli strumenti internazionali vincolanti per l'Italia, e, in tal modo, introduce un meccanismo idoneo ad assicurare automaticamente l'armonizzazione degli ordinamenti degli Stati facenti parte della comunitą internazionale in vista di una comune azione di repressione del fenomeno del terrorismo transnazionale. Ne consegue che, a seguito della integrazione della citata norma da parte della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York l'8 dicembre 1999 e ratificata dall'Italia con la legge 14 gennaio 2003 n. 7, costituiscono atto terroristico anche gli atti di violenza compiuti nel contesto di conflitti armati rivolti contro un obiettivo militare, quando le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e dell'incolumitą fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere nella collettivitą paura e panico. (In applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che, in base all'art. 270 sexies, che contiene una norma definitoria incidente sulla portata della disposizione incriminatrice di cui all'art. 270 bis c.p., sono qualificabili come atti terroristici anche le azioni suicide commesse da c.d. kamikaze nel contesto di un conflitto armato).